Onorevoli Colleghi! - In ambito civilistico, l'attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione svolta dalle cooperative agricole con riguardo ai prodotti conferiti dai soci è considerata attività agricola.
      Prima a livello interpretativo e poi a livello normativo è stato riconosciuto, infatti, che la cooperativa agricola, pur essendo soggetto giuridico diverso rispetto ai soci che la compongono, opera, in sostanza, come organo comune rispetto ad essi e ne completa il ciclo produttivo.
      Non c'è alcun motivo perché questo principio non debba trovare riconoscimento anche in ambito fiscale, pur se il reddito delle cooperative agricole è qualificato come reddito d'impresa.
      Questa considerazione assume rilevanza, tra l'altro, ai fini della qualificazione come rurali dei fabbricati strumentali all'attività delle cooperative agricole.
      Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, stabilisce, infatti, che si considerano fabbricati rurali i fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi.
      I comuni sostengono che le cooperative non svolgono attività agricola nel senso voluto dalla norma e quindi negano il carattere rurale dei fabbricati strumentali da esse posseduti.

 

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      La presente proposta di legge ha lo scopo di fornire un'interpretazione autentica della suddetta norma, al fine di porre termine al contenzioso alimentato dalla mancanza di chiarezza, definendo costruzioni rurali anche le costruzioni strumentali alle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi, condizione che i prodotti raccolti, lavorati, trasformati e commercializzati provengano, in misura prevalente, dai terreni dei soci o dagli animali allevati su di essi.
 

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