Onorevoli Colleghi! - In ambito civilistico, l'attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione svolta dalle cooperative agricole con riguardo ai prodotti conferiti dai soci è considerata attività agricola.
Prima a livello interpretativo e poi a livello normativo è stato riconosciuto, infatti, che la cooperativa agricola, pur essendo soggetto giuridico diverso rispetto ai soci che la compongono, opera, in sostanza, come organo comune rispetto ad essi e ne completa il ciclo produttivo.
Non c'è alcun motivo perché questo principio non debba trovare riconoscimento anche in ambito fiscale, pur se il reddito delle cooperative agricole è qualificato come reddito d'impresa.
Questa considerazione assume rilevanza, tra l'altro, ai fini della qualificazione come rurali dei fabbricati strumentali all'attività delle cooperative agricole.
Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, stabilisce, infatti, che si considerano fabbricati rurali i fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi.
I comuni sostengono che le cooperative non svolgono attività agricola nel senso voluto dalla norma e quindi negano il carattere rurale dei fabbricati strumentali da esse posseduti.